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Viaggiare in Europa
Per Germania, Austria, Irlanda, Francia, Spagna, Malta e Cipro: per tutti gli studenti è necessaria la carta di identità in corso di validità o il passaporto. È inoltre necessario per i minorenni che viaggiano senza i genitori, avere con sé un consenso al viaggio in carta semplice firmato dai genitori.

Viaggiare in Gran Bretagna
Dal 1° ottobre 2021 è necessario viaggiare con il PASSAPORTO. Occorre quindi che tutti i partecipanti siano per tempo in possesso di un passaporto individuale. Per soggiorni in questo Paese fino ad una durata massima di 6 mesi non è necessario il visto. Attenzione che senza il visto non è possibile svolgere nessuna attività lavorativa né pagata né non pagata (non sono cioè ammesse esperienze di work experience). Da marzo 2009 inoltre le autorità britanniche richiedono a tutti gli studenti minorenni, che si recano in Gran Bretagna non accompagnati dai genitori, di avere con sé un Consent Form: una lettera in carta semplice che li autorizzi a viaggiare da soli o accompagnati da un adulto terzo (il cui nominativo deve comparire nella lettera) firmata dai genitori. Dal 2024 sarà poi necessario richiedere anche la Eletronic Travel Authorisation (ETA).Gli studenti stranieri, prima di iscriversi a un viaggio, sono tenuti a verificare di quali eventuali ulteriori documenti avranno bisogno presso la propria Ambasciata e quella del Paese ospitante.

Per poter viaggiare negli USA senza visto
L’Italia fa parte, insieme ad altri 26 paesi nel mondo, del programma “Viaggio senza Visto” che consente ai cittadini di alcune nazioni di recarsi negli Stati Uniti per turismo per un periodo non superiore ai 90 giorni senza dover ottenere un visto purché in possesso di un passaporto elettronico.
Vi invitiamo pertanto a controllare i Vostri documenti; nel caso abbiate bisogno del Visto, Vi chiediamo di provvedere con largo anticipo visto i tempi lunghi necessari per completare le pratiche.
A partire dal 12 gennaio 2009 per usufruire del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, occorrerà altresì richiedere un’autorizzazione elettronica al viaggio, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima della partenza da effettuare tramite il sito dell’Ambasciata Americana.
Visto come studente: chi si reca negli Stati Uniti per studio dovrebbe possedere un Visto per studenti. Vige però un tacito accordo che prevede di poter viaggiare con il Programma Viaggio Senza Visto o Visto turistico (vedi sopra) nel caso in cui il numero di lezioni non siano superiori alle 18 ore settimanali. Non dovrà però comparire che ci si reca negli Stati Uniti per frequentare un corso di studio (segnalare sempre che si viaggia per turismo). Poiché tali condizioni sono sempre soggette ad aggiornamenti, ci riserviamo di verificarne l’efficacia al momento della prenotazione del viaggio.

La dichiarazione di accompagno per i minori di 14 anni
Per gli studenti italiani al di sotto dei 14 anni compiuti che viaggino all’estero senza i genitori è necessaria anche una dichiarazione di accompagno ad uso espatrio rilasciata e vidimata dalla Questura, sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore ed indicante il nome dalla/e persona/e a cui viene affidato. È responsabilità di ogni partecipante preoccuparsi della correttezza e validità dei documenti.

Attenzione:

Se ci si presenta alla partenza con documenti non idonei per l’espatrio, incompleti o scaduti, Il Gatto con gli Stivali non può ritenersi in alcun modo responsabile della mancata partenza e nessun tipo di rimborso è quindi dovuto. Lo slittamento del giorno di partenza (ove possibile) comporterà la remissione del biglietto aereo con relativo riaddebito. Inoltre dovranno forzatamente essere considerate le spese di prenotazione per il nuovo trasferimento ed assistenza aeroportuale. Ricordiamo che il documento fornito all’agenzia deve essere quello che si utilizza per viaggiare. La mancata comunicazione di un nuovo documento può comportare la negazione dell’imbarco da parte delle compagnie aeree.

Un consiglio:

Ricordatevi sempre di trascrivere il numero del vostro documento di espatrio in modo di averlo sempre a portata di mano in caso di furto o smarrimento. Non mettete mai i documenti in valigia ma riponeteli nel bagaglio a mano. Ma soprattutto VERIFICATE PER TEMPO la VALIDITA’ del documento.

Per iscriverti ad un soggiorno studio di GRUPPO devi:

compilare la scheda d’iscrizione online
inviare copia del bonifico bancario dell’acconto
inviare copia del documento d’identità (passaporto o carta d’identità in base a quanto richiesto dal Paese di destinazione)

Modalità di pagamento:

Il pagamento dell’acconto deve avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a GLOBO S.r.l. – Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN: IT84M0103001602000001818114
Indicare nella causale di versamento il nome del gruppo + cognome e nome del partecipante. Saldo su ricevimento di nostro estratto conto entro 30 giorni dalla partenza da effettuare con le medesime modalità dell’acconto.

Per iscriverti ad un soggiorno studio di INDIVIDUALE devi:

compilare la scheda d’iscrizione che riceverai per e-mail
inviare copia del bonifico bancario dell’acconto
inviare copia del documento d’identità (passaporto o carta d’identità in base a quanto richiesto dal Paese di destinazione)

Modalità di pagamento:

Il pagamento dell’acconto deve avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a GLOBO S.r.l. – Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN: IT84M0103001602000001818114
Indicare nella causale di versamento cognome e nome del partecipante. Saldo su ricevimento di nostro estratto conto entro 30 giorni dalla partenza da effettuare con le medesime modalità dell’acconto.

Fatturazione:
Le fatture vengono emesse in automatico dopo il pagamento del saldo e intestate al partecipante al soggiorno studio. Per chi desidera un’intestazione della fattura diversa da quella del partecipante è necessario inviare all’indirizzo e-mail info@ilgattoconglistivali.com i seguenti dati: Nome e cognome del partecipante al soggiorno studio – Nome e cognome intestatario fattura/società – Data e luogo di nascita – Indirizzo – Codice Fiscale/Partita IVA – Codice Univoco/PEC – Località del soggiorno – Date del soggiorno studio. La richiesta di diversa intestazione della fattura va fatta al momento dell’iscrizione al soggiorno studio.

In caso di annullamento del soggiorno da parte del cliente:

• Informare subito l’ufficio Il Gatto con gli Stivali con raccomandata a/r oppure tramite PEC a alicenelpaesedellemeraviglie@pec.it e denunciare l’annullamento alla Compagnia Assicurativa (direttamente, non attraverso Il Gatto con gli Stivali) entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento.

• La denuncia deve essere effettuata direttamente a Inter Partner Assistance S.A. seguendo le istruzioni riportate nel nostro sito oppure contattando la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero +39 06 42115840 e seguendo le loro istruzioni per l’annullamento. L’assicurato dovrà presentarsi come “Assicurato di Globo” e fornire il numero di Polizza 100266930.

GLOBO SRL per i propri clienti ha stipulato con la società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, – Rappresentanza Generale per l’Italia una polizza viaggi di cui si allega un estratto.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. Assistenza E spese mediche IN VIAGGIO
B. Bagaglio
C. annullamento viaggio
D. INFORTUNI DI VIAGGIO
E. COVER STAY

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
a. CONSULTO MEDICO TELEFONICO
b. invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza (valida solo in Italia)
c. segnalazione di un medico specialista (valida solo all’estero)
d. TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO
e. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
f. RIENTRO DEI MINORI ASSICURATI
g. INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
h. INTERPRETE A DISPOSIZIONE
i. TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
j. viaggio di un familiare IN CASO DI RICOVERO
k. prolungamento del soggiorno
l. rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio
m. RIENTRO DELLA SALMA
n. RIENTRO ANTICIPATO
o. INVIO COMUNICAZIONI URGENTI
p. Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, SCIPPO, RAPINA o smarrimento dei mezzi di pagamento (valida solo all’estero)
q. PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
r. ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
s. Anticipo cauzione penale (valida solo all’estero)
t. RIENTRO ACCOMPAGNATO DI UN MINORE ASSICURATO
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI
Massimali previsti: Italia €1.000,00 – Europa ed Australia € 10.000,00 – Resto del Mondo (compresa Federazione Russa) € 30.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.
Massimali: Italia € 250,00– Estero € 750,00
c) Cure odontoiatriche: La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
Cure in seguito ad infortunio: In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per le cure ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.
Garanzia valida solo all’estero. Massimale: € 250,00
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 70,00 per sinistro.
B. BAGAGLIO
B.1 – Oggetto dell’assicurazione
a) Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna del bagaglio
Massimale: Italia € 300 – Estero € 1.000,00
Si specifica che la Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di € 150,00.
b) Ritardata riconsegna del bagaglio
Massimale per assicurato: a) acquisti di prima necessità (abbigliamento, articoli igiene personale) € 200,00 – b) noleggio passeggini € 100,00.

C. ANNULLAMENTO VIAGGIO
C.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizzerà l’Assicurato delle somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) e non rimborsate, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
– dell’Assicurato, di un suo familiare (v. definizione) o di una sola persona indicata dall’assicurato che ha dato causa all’annullamento quale compagno di viaggio purché anch’egli iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio;
– del contitolare dell’azienda o dello studio associato dell’Assicurato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
– incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
– calamità naturali.
e) bocciatura oppure mancato superamento degli scrutini di fine anno scolastico che comporti, proprio in concomitanza con il periodo di viaggio prenotato, un corso di recupero estivo organizzato dall’Istituto scolastico e/o esami di riparazione.
f) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato, un suo famigliare (glossario)
g) quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato dell’Assicurato o di un compagno di viaggio (glossario)
La Società rimborsa la penale addebitata:
• all’Assicurato;
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
• a tutti i suoi familiari;
• a una sola persona indicata dall’assicurato quale compagno di viaggio purché anch’egli iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio.
Massimale previsto: € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per evento che coinvolga più assicurati.
La Società rimborsa la penale di annullamento:
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a 5 giorni;
b) nel caso di malattie preesistenti, ivi incluse quelle che hanno generato ricovero in Istituto di cura superiore a 5 giorni con l’applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 80,00.
c) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di € 50,00.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.
La Società non assicura i viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale pari al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).
C.3 – Decorrenza ed operatività:
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.
C.4 – Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) forme depressive;
b) stato di gravidanza;
c) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione;
d) fallimento del Vettore o dell’agenzia di viaggio;
La Società non assicura i viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale pari al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).
C.5 – Criteri di liquidazione
La Società rimborsa la penale di annullamento:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

D. INFORTUNI DI VIAGGIO
D.1. – Oggetto dell’assicurazione:
Caso di morte o invalidità permanente
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca durante i viaggi organizzati dalla contraente, che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o un’invalidità permanente. L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei in qualità di passeggero. Gli assicurati sono i Clienti/Viaggiatori partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del contraente, aventi durata non superiore a 365 giorni.
La Società considera infortuni anche:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l’annegamento;
• l’assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore.
Massimale per assicurato caso Morte: € 26.000,00
Massimale per assicurato caso Invalidità Permanente: € 37.000,00
D.2 Franchigie
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 3 punti percentuali della totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 3 punti percentuali.
D.3 – Decorrenza ed operatività
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso.
D.4 – Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato. Si precisa che i viaggi per motivi di studio e l’accompagnamento degli studenti non sono riconducibili ad attività professionale e sono pertanto compresi;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
h) alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
i) alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
j) agli infarti da qualsiasi causa determinati.
D.5 – Criteri di liquidazione
La Società corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio. Resta inteso che l’infortunio deve essere denunciato alla Società al momento dell’accadimento;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordato direttamente con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente;
e) per il caso di invalidità permanente pari al 100%, il massimale previsto per tale garanzia;
f) per il caso di invalidità permanente, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.
D.6 – Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni di viaggio non è operante per gli assicurati che hanno già compiuto i 75 anni di età.
D.7 – Estensione garanzia “Morte presunta”
In caso di scomparsa dell’Assicurato a seguito di affondamento o naufragio di nave o di caduta di aeromobile, sempreché ne sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a bordo, ed il corpo dell’Assicurato non sia stato ritrovato entro un anno dalla data dell’incidente e siano comunque trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di “morte presunta” a termini degli artt 60 e 62 c.c., la Compagnia liquida ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato, in parti uguali, la somma indicata in polizza per il caso morte da infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennizzo ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano da lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata e relative spese e l’assicurato stesso, a restituzione avvenuta potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
D.8 – Estensione territoriale
Mondo intero.
D.9 – Massimo indennizzo per evento
In caso di evento che coinvolga più Assicurati le indennità corrisposte non potranno superare il limite di Euro 5.000.000,00.

E. COVER STAY
E.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di sicurezza:
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione o di transito;
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari;
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto;
la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori.
Massimale: € 2.500,00 per assicurato, €10.000,00 per pratica di viaggio. € 100.000 per polizza e anno assicurativo.
E.2 – Esclusioni relative alla garanzia Cover Stay (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza)
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario;
c) costi non coperti dalla garanzia;
d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta dall’organizzatore del viaggio.
ART. 2. Esclusioni comuni a tutte le sezioni
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura, se dichiarati tali dalle competenti Autorità (fatto salvo quanto previsto dalla garanzia Annullamento viaggio se operante);
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
g) dolo o colpa grave dell’Assicurato.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 3. IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico +39 06 42.115.840 e dovrà qualificarsi come “Assicurato Globo Srl” fornendo il numero di Polizza 100266930, i dati anagrafici dell’Assicurato, ed il tipo di intervento richiesto, indicando inoltre per:
■ Assistenza e Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero
• recapito telefonico temporaneo;
• dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
• recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
ART. 4. IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, per la garanzia Annullamento Viaggio entro 5 giorni da quando si è verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro:
• dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
• nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
• luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
Fornendo altresì:
■ Rimborso Spese Mediche:
• documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.
■ Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e danneggiamenti del Bagaglio:
• denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
• rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
■ Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:
• rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
• biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
• scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati.
■ Annullamento
• per i casi diversi da malattia o infortunio documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica;
• in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso o certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
• documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
• in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
Ad integrazione della suindicata documentazione per la garanzia Annullamento
Il Contraente è tenuto a sottoporre alla Società:
• conferma voli e nominativi da parte della compagnia aerea;
• o ove non disponibile il suddetto documento fornirà
• lista dei partecipanti
• ove disponibili documenti di viaggio relativi agli assicurati che hanno chiesto il rimborso della penale di annullamento.
■ Infortuni di Viaggio:
• luogo, giorno ed ora dell’evento;
• certificati medici attestanti l’infortunio;
• successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.
NB: Inoltre se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso alla Società inviando il relativo certificato di morte.
■ Cover Stay
– luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
– documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall’Autorità;
– contratto di viaggio;
– eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso;
– documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
– fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto);
– documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori dei servizi;
Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) dovranno essere intestati all’Assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare (all’indirizzo qui sotto indicato) la denuncia del sinistro e i
documenti giustificativi. L’invio potrà essere effettuato, a scelta
dell’Assicurato tramite raccomandata A/R o corriere espresso, a:
Inter Partner Assistance S.A. – Travel – Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto – Roma

Informazioni utili assicurazione

■ Ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore aereo:
• rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
• biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
• scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati.

■ Annullamento viaggio
• documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;
• in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
• documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
• in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
• catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
• contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
• estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del viaggio, in copia;
• documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

■ Cover stay
• luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
• documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall’Autorità;
• contratto di viaggio;
• eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso;
• documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
• fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto);
• documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori dei servizi;

Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) dovranno essere intestati all’Assicurato.

■ Infortuni di Viaggio
• luogo, giorno ed ora dell’evento;
• certificati medici attestanti l’infortunio;
• successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
RICHIESTE DI RIMBORSO
I sinistri devono essere denunciati secondo le seguenti modalità:
– tramite il sito internet all’indirizzo www.tripy.net
oppure in alternativa
– via posta all’indirizzo
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Travel – Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto – ROMA

IL GATTO CON GLI STIVALI
Le lingue studiate all’estero

FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (in seguito anche il “Codice del turismo”), così come via via modificato, da ultimo con D.Lgs 62/2018.

1. DEFINIZIONI
1.1. Ai sensi dell’art. 33 del Codice del turismo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: “un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita viaggiatore”
b) pacchetto; “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”;
c) viaggiatore: “chiunque intendere concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un contratto concluso, nell’ambito di applicazione” del Codice del turismo”.

IL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
2.1. Il contratto di pacchetto turistico si intende concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore di viaggio della proposta formulata dal viaggiatore nella Scheda di Prenotazione: ad esso contratto si applicano le presenti Condizioni Generali di Contratto corredate dalla Scheda Tecnica (pubblicate sul catalogo dell’organizzatore, anche sul sito internet) e, per quanto eventualmente non disposto, dalla vigente normativa in materia.
2.2. Il viaggiatore ha diritto di riceve copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 36 del Codice del turismo).

3. PRENOTAZIONE
3.1. La Scheda di Iscrizione deve essere compilata, eventualmente in formato elettronico, in ogni sua parte e sottoscritta dall’utilizzatore del pacchetto turistico o dagli esercenti la potestà sul medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del turismo prima dell’inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI
4.1. La misura dell’acconto (fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa) e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, sono indicate dal catalogo, opuscolo o in altri mezzi di comunicazione scritta.
4.2. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite l’organizzatore potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione al cliente con lettera raccomandata A.R., e applicare le eventuali penali nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura.

5. PREZZO
5.1. Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel catalogo o nel programma fuori catalogo. Esso non potrà essere variato in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
5.2. Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate sono vincolanti per l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui esse possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al viaggiatore dei conseguenti maggiori oneri di partecipazione, oltre a una quota aggiuntiva pari a € 50.
5.3 Pur non essendo previsto un termine entro cui formalizzare le iscrizioni, può accadere che le iscrizioni non tempestive prevedano l’inserimento in una lista d’attesa senza certezza di conferma o con un adeguamento della quota a causa della variazione delle tariffe aeree.

6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
6.1. E’ facoltà dell’organizzatore modificare unilateralmente le condizioni di contratto prima dell’inizio del pacchetto, laddove la modifica sia di scarsa importanza. La modifica verrà prontamente comunicata per iscritto al viaggiatore.
6.2. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto o di annullarlo ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica entro il termine specificato dall’organizzatore ovvero in mancanza entro due giorni lavorativi, il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione optando alternativamente per il rimborso della somma già pagata ovvero per godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo, come previsto dall’art. 40 del Codice del turismo. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Il viaggiatore può esercitare i diritti sopra citati anche quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, o l’annullamento dipenda da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

7. RECESSO DEL VIAGGIATORE
7.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato proposta dall’organizzatore e non accettata dal viaggiatore; in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno una incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di recesso come sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo, ovvero a ottenere la restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
7.2. Il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica del contratto o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
7.3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate al precedente punto, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4.1 – il costo individuale di gestione pratica cliente, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura, la tariffa aerea per i voli low cost, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
7.4. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui all’art. 7.3 saranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
8.1. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno senza supplementi di prezzo a carico del contraente oppure rimborserà quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
8.2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità dei mezzi e di posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9. SOSTITUZIONI
9.1. Il viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 38 del Codice del turismo) ed in particolare (a mero titolo esemplificativo) i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
9.2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
10.1. Prima della conclusione del contratto sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno, e così per gli altri Stati con obbligo del viaggiatore di uniformarsi agli obblighi e alle formalità richieste. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
10.2. È obbligo del viaggiatore provvedere, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore in caso di mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio o in caso di inadempimento degli obblighi sanitari ricadenti sul viaggiatore.
10.3. I viaggiatori dovranno informare l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore reperirà (tramite i canali informativi indicati all’art. 10.2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono sconsigliate. I consumatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
10.4. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
10.5. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
10.6. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, terapie in corso, patologie attestate da certificazione medica, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
11.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
11.2. Le famiglie ospitanti vengono individuate dall’organizzatore, tramite i propri partner locali, con la massima cura. Si precisa che per la famiglia ospitante si intende un nucleo composto anche da un solo componente adulto, con o senza prole, senza discriminazione di genere, etnia, religione, condizioni economiche, livello culturale e sociale, che potranno dunque differire con la famiglia di origine.
In caso di richiesta del partecipante di cambio della famiglia ospitante per giustificati motivi l’organizzazione provvederà, tramite il proprio partner, al cambio della stessa dopo aver controllato la disponibilità di eventuali famiglie sostitutive. Richieste di cambio legate a incompatibilità soggettive comporteranno il rientro anticipato con tutte le spese a carico del partecipante e senza alcun rimborso del soggiorno non goduto.

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ
12.1. L’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto e risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l’evento – imprevedibile ed inevitabile – sia derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze inevitabili e straordinarie.

13. LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
13.1. L’organizzatore è esonerato da ogni responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa da caso fortuito o forza maggiore (e così, esemplificativamente, da scioperi, eruzione vulcanica, epidemie, guerre, attentati terroristici, ecc.). In tali casi l’organizzatore provvederà all’assistenza fornendo eventuale sistemazione, pasti o rientro con i mezzi alternativi disponibili e ciò in conformità e nei limiti previsti dal Codice del turismo.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
14.1. Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e più in generale dalla vigente normativa in materia.
14.2. Laddove ammesso dalle vigenti norme, il risarcimento dovuto dall’organizzatore viene espressamente limitato al triplo del prezzo totale del pacchetto.
14.3 L’organizzatore non può essere ritenuto responsabile di eventuali spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile o inevitabile (manifestazioni, scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero da cause fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terroristici, etc.).

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
15.1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
15.2. L’organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità (art. 12, 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE
16.1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore ha facoltà di assegnare all’organizzatore un termine, ragionevole, al fine di porre rimedio al difetto di conformità.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
17.1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, per il rimpatrio in caso di incidente o malattia e per la perdita/furto di bagaglio.

18. RIENTRO ANTICIPATO
18.1. Il viaggiatore che, per motivi quali malattia, mancato adattamento, motivi famigliari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno a suo totale carico.

19. REGOLE DI COMPORTAMENTO
19.1. Ai partecipanti è richiesto di tenere un comportamento consono al normale vivere civile, rispettoso della famiglia ospitante e delle regole locali.
19.2. Qualora il partecipante dovesse tenere un comportamento contrario alle norme di correttezza e civiltà, o non conformi agli usi locali, o presenti uno stato di salute incompatibile con la permanenza nel paese ospitante, l’organizzatore ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il partecipante a spese di quest’ultimo. Il partecipante sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire.

20. REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI
20.1 In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del turismo, i programmi sono redatti in modo da fornire al pubblico un’informazione corretta e completa, e contengono indicazioni su: durata del soggiorno, località, descrizione del college o della diversa struttura ricettiva, prezzo, termini e condizioni per la rinuncia e ammontare delle eventuali penali.

21. CONTROVERSIE
21.1. Eventuali controversie aventi ad oggetto il pacchetto turistico acquistato potranno essere gestite tramite procedure di trattamento dei reclami e meccanismi di risoluzione delle controversie alternative alla sede giudiziaria (ADR), come previsto tra l’altro ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 o dal regolamento UE 524/2013 istitutiva della piattaforma di risoluzione delle controversie ODR.
21.2 In difetto di quanto sopra, le controversie saranno devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del viaggiatore; in tutti gli altri casi, la competenza è esclusivamente quella del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI – DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di alloggio, ovvero di servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, non si configurano come pacchetto turistico, per cui esulano dall’ambito di applicazione del Codice del turismo.

CONDIZIONI DI CONTRATTO
Tali contratti saranno regolati dalle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate in quanto applicabili. L’applicazione di dette clausole non determina l’assoggettamento dei relativi contratti alle norme che disciplinano i pacchetti turistici. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (intermediario, soggiorno, ecc.).

SCHEDA TECNICA
Validità del Programma
Il Programma è valido dal 01.10.2022 al 30.09.2023. Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/06/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr. 39.

Pagamenti
Il saldo di quanto dovuto deve essere versato dal cliente 30 giorni prima della data di partenza. Per prenotazioni entro i 30 giorni prima della data di partenza, il cliente deve versare l’intero ammontare dovuto all’atto della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte di Globo dei pagamenti nei termini sopra stabiliti, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Globo.

Penali (vedasi art. 7)
– 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
– 30% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
– 50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
– 75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla partenza, inesattezza della documentazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. Nel conteggio dei giorni, per determinare l’eventuale penale, sono da escludere il sabato, la domenica e il giorno della partenza. L’annullamento deve pervenire per iscritto.

Organizzazione tecnica
Globo S.r.l. – IL GATTO CON GLI STIVALI, Via della Resistenza n. 34/b, 31038 Paese (TV) (tel. 0422 450136), licenza di categoria “A” n. 4127 del 14/03/1989 Regione Veneta

Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.
In conformità al Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79, Globo S.r.l. ha contratto polizza assicurativa n. 052354229 con Allianz Assicurazioni S.p.A. per la responsabilità civile, con massimale fino a € 30.000.000.

Copertura assicurativa viaggio per il cliente
Globo S.r.l. ha stipulato per i propri clienti con la società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, – Rappresentanza Generale per l’Italia, una polizza viaggi di cui si allega a seguito un estratto

Garanzie in caso di fallimento o insolvenza (art.50 Cod.Tur)
Globo S.r.l. dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.50 DLgs. 79/2011- Codice del Turismo – e successive modifiche in quanto in possesso di certificato del Fondo Garanzia Viaggi (sede legale Via Nazionale 60 – 00184 Roma) P.I.1393210112 (www.garanziaviaggi.it) . I clienti potranno godere delle tutele riservate loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento del fornitore, consistenti nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti i casi previsti.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 – Art. 11 Informazione sull’identità del vettore aereo effettivo
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel dossier di viaggio; eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento n. 2111/2005.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.